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Credito d'imposta per le tasse automobilistiche pagate nel 2008

Fissata dell'Agenzia delle Entrate la misura del Bonus relativo alla tassa automobilistica pagata sui veicoli utilizzati per l'attività di autotrasporto di merci dalle imprese autorizzate, introdotto dalla c.d. "Manovra d'estate".

L'ammontare del credito d'imposta

L'ammontare del credito d'imposta spettante è definito applicando all'importo pagato a titolo di tassa automobilistica per il 2008 le seguenti percentuali:
  • 35% per i veicoli di massa compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate;
  • 70% per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate.

Gli adempimenti

Il Credito d'imposta va inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta in cui lo stesso è stato utilizzato.

I limiti

Il bonus è fruibile nel rispetto del limite nel c.d. "de mimimis" consentito dalla Ue per il settore dell'autotrasporto pari a Euro 100.00,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.

Le modalità di utilizzo

Con la risoluzione n.376/E del 9 ottobre 2008 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, attraverso modello F24, del credito d'imposta sulla tassa automobilistica pagata nel 2008, in favore delle imprese di autotrasporto.

Il codice tributo di nuova istituzione è 6809 ed è denominato "Credito d’imposta corrispondente a una quota parte dell’importo pagato quale tassa automobilistica per l’anno 2008, in favore delle imprese di autotrasporto– articolo 83 bis, comma 26, del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato, nel formato AAAA, con l’anno 2008, per il quale il credito è concesso.
Il menzionato codice tributo è operativamente efficace a partire dal 16 ottobre 2008.

Il credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997 e non è rimborsabile.

Note

Il credito spettante non concorre alla formazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP, ne dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa) e 109, comma 5, del TUIR (quota di spese e degli altri componenti negativi di reddito diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale).

Riferimenti normativi

20-10-2008