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Cambiano regole per la deducibilità delle spese telefoniche

Dal 1 gennaio 2007 la Finanziaria 2007 (Legge n. 296/2006) ha ridisegnato la deducibilità dei costi di telefonia fissa (comma 402) e mobile (comma 401) per il reddito d’impresa e per il reddito di lavoro autonomo.
  • Il nuovo art. 102 comma 9 del TUIR, prevede che i costi di telefonia mobile sono ora deducibili all' 80% e non più al 50%.
    È confermata comunque la deducibilità al 100% per gli apparecchi installati sui mezzi di trasporto merci delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un apparecchio per ciascun veicolo. Oltre tale limite, si applica la deduzione dell’80%.
  • L’art. 54, comma 3-bis, del TUIR, riduce dal 100% all’ 80% la deducibilità dei costi di telefonia fissa.

I suddetti limiti di deducibilità si riferiscono a tutte le spese inerenti la telefonia fissa e mobile, come le spese di impiego, manutenzione, consumo, le quote di ammortamento e i canoni di locazione o di noleggio.


Restano immutate le regole per la detraibilità dell' IVA e quindi per le spese di telefonia fissa detraibilità in accordo al principio di inerenza, mentre per la telefonia mobile la classica detraibilità al 50%. Concludendo, si sottolinea che le imprese di autotrasporto, nel limite di un telefono per veicolo utilizzato, continuano a detrarre l'IVA al 100%.





20-02-2007
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