|
Categorie più viste
Ultime Notizie
24-01-2012
18-01-2012
30-10-2011
|
Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazioneAgenzia Delle Dogane
Protocollo: 4595/V Rif.: Allegati: Roma, 27 dicembre 2006
Alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Dogane OGGETTO: Benefici fiscali sul gasolio per uso autotrazione. – Consumi anno 2006. Il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, all’art. 7, comma 13, ha disposto l’aumento dell’aliquota d’accisa sul gasolio per autotrazione da Euro 413,00 ad Euro 416,00 per mille litri. Il comma 14, dell’articolo suddetto ha, inoltre, previsto che tale incremento venga rimborsato nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 5, commi 1 e 2, del decreto- legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 2002, n. 28 facendo, altresì, salvi gli effetti dell’art. 1, comma 10, del decreto-legge 22 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58. La legge 24 novembre 2006, n. 286, pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 28 novembre 2006, ha convertito, con modificazioni, il decreto- legge 3 ottobre 2006, n. 262, confermando all’art. 2, commi 57 e 58, le misure predette. Pertanto, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2006 gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci ed alcune categorie degli esercenti il trasporto di persone hanno diritto al rimborso dell’incremento dell’aliquota d’accisa disposto dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad Euro 9,78609, nonché dell’ulteriore incremento di aliquota (da Euro 413,00 a 416,00 per mille litri di prodotto) disposto dal decretolegge n. 262/200 sopracitato, pari ad Euro 3,00 per mille litri di prodotto. In particolare, hanno diritto al beneficio sopra descritto:
Con riferimento ai consumi effettuati nel corso dell’anno 2006 i soggetti sopra elencati hanno diritto:
Per ottenere il rimborso degli importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita dichiarazione agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno 2007. Nel predisporre la suddetta dichiarazione gli aventi diritto avranno cura di specificare i consumi rispettivamente effettuati nei periodi indicati ai 3 punti 1) e 2), moltiplicando l’importo rimborsabile, con riferimento ad essi, per la quantit à di litri gasolio consumati. Le imprese che scelgono di utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto. Per le eventuali eccedenze di credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno solare in cui il credito è sorto, deve essere presentata, agli uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2008. Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740. Per l’accreditamento su conto corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number). Come già evidenziato in passato, si ribadisce che : Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Inoltre, allorché il dichiarante venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele. Tutto ciò premesso, al fine di agevolare gli adempimenti previsti e di consentire la compilazione e la stampa della dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cdrom - al competente ufficio territoriale dell’Agenzia (Ufficio tecnico di finanza ovvero Ufficio delle dogane ove istituito; Direzione Circoscrizionale dell’Agenzia delle Dogane di Roma I, per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito internet), questa Agenzia provvederà a rendere disponibile non appena possibile, sul proprio sito internet, all’indirizzo www.agenziadogane.it, il relativo software, opportunamente aggiornato. Della disponibilità del suddetto software sarà data notizia a mezzo comunicato stampa. Il Direttore dell’Area centrale [Fonte: Agenzia delle Dogane] 15-06-2007
|
